Il Decreto Ministeriale del 19 maggio 2017 n. 214 - Controlli tecnici periodici dei veicoli e
rimorchi - che recepisce la direttiva 2014/45/UE, disciplina le nuove modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche
(revisione).
L’articolo 2 comma e) del predetto Decreto sottopone a queste nuove modalità anche “i rimorchi
progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l’alloggiamento di persone – veicoli delle categorie 01, 02, 03 e 04”.
Per praticità ricordo che l’art. 47 c.2 punto 2 del Nuovo codice della strada, classifica i
rimorchi nelle sotto indicate categorie:
- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a
3,5t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10
t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
L’articolo 5 comma 1 lettera a) del Decreto sostiene che i veicoli delle categorie M1, N1, 01 e
02 sono soggetti ad un controllo tecnico (revisione) quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Le disposizioni di cui al presente decreto, come previsto dall’articolo 16, si applicano a
decorrere dal 20 maggio 2018.
Link utili:
http://www.patente.it/normativa/decreto-ministero-dei-trasporti-19-05-2017-n-214-controlli-tecnici-periodici-dei-veicoli-a-motore-e-dei-loro-rimorchi?idc=3543
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-47-classificazione-dei-veicoli.html